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L'abc del collegato Lavoro

di Nicoletta Cottone

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Aspettativa per dipendenti pubblici (articolo 13). Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Assenze per malattia nel pubblico impiego (articolo 20). In materia di assenze per malattia nel pubblico impiego si dispone che al personale del comparto sicurezza e difesa, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non si applichi la norma che limita la retribuzione, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, al solo trattamento economico fondamentale. Abrogazione della norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la tendenziale non equiparabilità delle assenze per malattia alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Certificazione del rapporto di lavoro e clausole generali (articolo 23). Norme relative al controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In riferimento alle "clausole generali" si dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente. Disposizioni per rafforzare il valore vincolante - anche nei confronti del giudice - dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.Il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, terrà conto "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, "le conseguenze da riconnettere al licenziamento". Ridefinila la finalità della procedura di certificazione. La novella sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al "contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro", la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al "contenzioso in materia di lavoro". Modificata la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Certificati di malattia (articolo 19). Viene esteso al datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia. All'invio telematico nei confronti del datore deve provvedere l'Inps, che, a sua volta, riceve in via telematica dal medico la certificazione della malattia. Disposizioni sull'accertamento dello stato di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni o a decorrere dal terzo evento di malattia nell'anno solare.

Collaborazioni autonome nella Pubblica amministrazione (articolo 15). Ampliata la casistica del conferimento di incarichi esterni a soggetti privi di "comprovata specializzazione universitaria". La deroga è possibile, oltre che nei casi già previsti dalla norma vigente, anche in caso di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da: soggetti che operino nel campo dell'attività informatica; soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca; soggetti che operino per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro. Gli incarichi possono essere conferiti anche mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che con contratti d'opera di natura occasionale.

Comando del personale militare (articolo 22). La norma estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, ponendo a carico della amministrazione utilizzatrice l'onere di corresponsione del trattamento economico al personale.

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